DE DONIS, STATUTO. Il nome di uno statuto inglese ha superato il 13 Edwd. I. c. 1, il cui vero disegno era quello di introdurre perpetuità e rafforzare il potere dei baroni. 6 Co. 40 a; Co. Litt. 21; Ac. AB. Proprietà a tail, a prin.
LEGGE, STATUTO. La volontà scritta del legislatore, espressa solennemente secondo le forme prescritte dalla costituzione; un atto del legislatore. Vedi Statuto.
STATUTO., La volontà scritta del legislatore, espressa solennemente secondo le forme prescritte dalla costituzione; un atto del legislatore.
2. Questa parola è usata in contrasto con la legge comune. Gli statuti acquistano la loro forza dal momento del loro passaggio, se non diversamente previsto. 7 Grano. R. 104: 1 Fiele. R. 62.
3. Si tratta di una regola generale che quando la disposizione di uno statuto è generale, tutto ciò che è necessario per rendere tale disposizione efficace è fornito dalla common law; Co. Litt. 235; 2 Inst. 222; Ac. AB. h.t., B; e quando un potere è dato per statuto, tutto il necessario per renderlo efficace è dato per implicazione: quando le aliquid concedit, concedere videtur et id pe quod devenitur ad aliud. 12 Co. 130, 131 2 Inst. 306.
4. Statuti sono di diversi tipi; vale a dire, pubblico o privato. 1. Gli statuti pubblici sono quelli di cui i giudici prenderanno atto senza supplicare; come, quelli che riguardano tutti gli ufficiali in generale; atti riguardanti il commercio in generale o qualsiasi commercio specifico; atti riguardanti tutte le persone in generale. 2., Atti privati, sono quelli di cui i giudici non prenderanno atto senza supplicare; come riguardano solo una particolare specie, o persona; come, atti relativi a un luogo particolare, o a diversi luoghi particolari, o ad una o più contee particolari. Gli statuti privati possono essere resi pubblici essendo così dichiarati dal legislatore. Bac. AB. h. t. F; 1 Bl. Com. 85. Dichiarativo o correttivo. 1. Uno statuto dichiarativo è uno che è passato al fine di porre fine a un dubbio su ciò che la legge comune è, e che dichiara ciò che è, ed è mai stato. 2., Statuti correttivi sono quelli che sono fatti per fornire tali difetti, e abridge tali superfluità nella common law come possono essere stati scoperti. 1 Bl. Com. 86. Questi statuti correttivi si dividono in statuti allarganti, con i quali la legge comune è resa più completa ed estesa di quanto non fosse prima; e in statuti restrittivi, con i quali è ristretta a ciò che è giusto e corretto. Il termine statuto correttivo si applica anche agli atti che danno alla parte lesa un rimedio, e per alcuni aspetti tali statuti sono penali. Esp. Penna. Atto. 1.
6. Temporaneo o perpetuo., 1. Uno statuto temporaneo è uno che è limitato nella sua durata al momento della sua emanazione. Essa resta in vigore fino alla scadenza del termine di prescrizione, salvo abrogazione anticipata. 2. Uno statuto perpetuo è uno per la continuazione di cui non vi è alcun tempo limitato, anche se non essere espressamente dichiarato di essere così. Se, tuttavia, uno statuto che non contenesse di per sé alcuna limitazione, deve essere regolato da un altro che è solo temporaneo, anche il primo sarà temporaneo e dipendente dall’esistenza del secondo. Bac. AB. h. t .D.
7. Affermativo o negativo. 1., Uno statuto affermativo è uno che viene promulgato in termini affermativi; tale statuto non toglie la legge comune. Se, ad esempio, uno statuto senza parole negative, dichiara che quando determinati requisiti devono essere stati rispettati, gli atti devono avere in evidenza un certo effetto, ciò non impedisce che siano usati in prova, sebbene i requisiti non siano stati rispettati, nello stesso modo in cui avrebbero potuto essere prima che lo statuto fosse approvato. 2 Caino. R. 169. 2., Uno statuto negativo è quello espresso in termini negativi, e quindi controlla la common law, che non ha alcuna forza in opposizione allo statuto. Fratello. Parl. PL. 72; Ac. AB. h. t.G.
8. Gli statuti penali sono quelli che ordinano o proibiscono una cosa sotto una certa pena. Esp. Penna. Azioni, 5 Bac. AB. h. t. I, 9. Vide, generalmente, Bac. AB. h. t.; Com. Scavare. Parlamento; Vin. AB. h. t.; Ab di Dane. Indice, h. t.; Chit. PR. Indice, h. t.; 1 Kent, Com. 447-459; Barrington sugli Statuti, Boscaw. sulla penna. Subito.; Esp. sulle azioni penali e statuti.
9., Tra i civili, il termine statuto è generalmente applicato a tutti i tipi di leggi e regolamenti; ogni disposizione di legge che ordina, consente o proibisce qualsiasi cosa è uno statuto senza considerare da quale fonte sorge. A volte la parola è usata in contrasto con la legge imperiale romana, che, a titolo di eminenza, i civili chiamano la legge comune. Dividono gli statuti in tre classi, personali, reali e miste.
10., Statuti personali sono quelli che hanno principalmente per il loro oggetto la persona, e trattare di proprietà solo incidentalmente; tali sono quelli che riguardano la nascita, la legittimità, la libertà, la lotta di istituire abiti, maggioranza per quanto riguarda l’età, incapacità di contratto, di fare una volontà, di perorare in persona, e simili. Uno statuto personale è universale nel suo funzionamento e in vigore ovunque.
11., Statuti reali sono quelli che hanno principalmente per il loro oggetto, proprietà, e che non parlano di persone, se non in relazione alla proprietà; tali sono quelli che riguardano la disposizione, che si può fare della sua proprietà sia vivo o per testamento. Un vero statuto, a differenza di uno personale, è limitato nel suo funzionamento al paese di origine.
12. Gli statuti misti sono quelli che riguardano contemporaneamente sia le persone che i beni. Ma in questo senso quasi tutti gli statuti sono mescolati, non essendoci quasi nessuna legge relativa alle persone, che non si riferisce allo stesso tempo alle cose. Vide Merl. Reperto., mot Statut; Poth. Cout. d’Orleans, cap. 1; 17 Martin Rep. 569-589; Confl della storia. di Leggi, sec. 12, e segg. Buv. Inst. Indice, h. t.
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